(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 112 del 28 dicembre 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Al fine di consentire l'utilizzazione, per interventi di pubblico interesse, di aree del territorio regionale gia' sedi di linee ferroviarie oggi dismesse ovvero di immobili di pertinenza ferroviaria non piu' utilizzati, la giunta regionale e' autorizzata a promuovere la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 con gli enti locali, enti gestori di aree protette interessati e con i soggetti proprietari. 2. Negli accordi di programma di cui al comma 1 vengono definiti la quota di cofinanziamento a carico regionale, entro il limite dell'ottanta per cento della spesa prevista, i tempi e le modalita' di intervento, nonche' le competenze e gli oneri a carico di ciascun ente. 3. I criteri per l'ammissione a cofinanziamento regionale degli interventi di cui ai precedenti commi, sono determinati con provvedimento della giunta regionale, attribuendo priorita', in fase di prima attuazione, all'acquisto di immobili e di sedi ferroviarie dismesse che consentano la realizzazione di percorsi ciclabili di valenza regionale. 4. L'acquisto, anche per stralci successivi, delle sedi della linea ferroviaria dismessa Treviso Ostiglia, da parte degli enti di cui al comma 1, e' vincolata alla realizzazione di un percorso ciclabile a valenza interprovinciale o regionale.